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Verifiche contatori gas su richiesta del cliente

Verifica dei gruppi di misura e contatori su richiesta del cliente

Tradizionalmente i Distributori hanno utilizzato i laboratori permanenti per effettuare le verifiche in campo richieste dai clienti per l'accertamento dell'accuratezza di misura su richiesta.

Ora l’Autorità per l’Energia con la delibera ARG 572/2013 ha meglio determinato le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo misura, mentre con la precedente delibera ARG/gas 7/2010, modificando la precdente ARG/gas 120/08, ha precisato: "L’impresa distributrice è tenuta a fissare con il cliente finale l’appuntamento per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura sia presso il cliente finale che nel caso di invio ad un laboratorio qualificato;
l’impresa distributrice, nei casi di impossibilità ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale, riporta nel resoconto di verifica le cause della effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato".

Conseguentemente, pur prevedendo sia la verifica in laboratorio sia quella presso l'utenza, anche per ragioni di contraddittorio presuppone che la verifica prevalente sia quella presso il cliente finale.

La nuova versione della norma UNI CIG 11003:2017 individua la metodologia corretta per l'effettuazione delle misure in campo con la finalità della determinazione della percentuale di errore.

Nascono gli Organismi di Ispezione

In attuazione del Decreto del MISE N. 75 del  16 aprile 2012 (G.U. n. 132 dell’8 giugno 2012), Unioncamere ha approvato il Regolamento per disciplinare le condizioni di riconoscimento degli organismi per l’avvio e lo svolgimento della verificazione periodica sugli strumenti di misura di cui all’allegato MI-002 della Direttiva 2004/22/CE (MID) recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007.

Nello spirito di altre legislazioni di paesi della Comunità Europea anche l’Italia ha adottato una regolamentazione che ammette le imprese private quali soggetti deputati all’effettuazione delle verificazioni periodiche, affidando all’autorità pubblica, in particolare al sistema camerale, i controlli casuali e le funzioni di vigilanza.

Tali Organismi sono sottoposti ad un doppio accreditamento, con la valutazione degli specifici requisiti che devono essere posseduti in rapporto tra l’accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che gli organismi interessati devono ottenere entro 270 giorni dall’inizio della loro attività (accreditamento di ACCREDIA), e la verifica dei requisiti più specifici della metrologia legale che è compito della pubblica amministrazione (accreditamento di UNIONCAMERE).

Il D.M. 93/2017 (che ha sostituito integralmente il DM 75/2012 entrando in vigore il 18 settembre 2017), oltre ad introdurre la verificazione periodica sui contatori del gas con portata superiore a 10 m3/h, introduce diverse periodicità per i dispositivi di conversione (2 o 4 anni) in relazione alla loro classificazione, ciò impone a tali Organismi di dotarsi di una struttura e strumentazione particolarmente sofisticata che consenta di svolgere la loro attività "in campo", senza l'utilizzo di laboratori permanenti.

Non si vede, quindi, ragione che le verifiche dei gruppi di misura siano effettuate dai distributori senza la presenza di un terzo che garantisca l'effettuazione di una verifica indipendente rispetto a quella del Distributore che è parte in causa.

In questo senso i Distributori più lungimiranti incaricano gli Organismi accreditati di effettuare, in loro conto, la verifica dei gruppi di misura, cioè in tutti i casi di:
a) richieste dal cliente finale;
b) richieste dal venditore, anche a seguito di richiesta del cliente finale;
c) effettuazione autonomamente da parte dell'impresa distributrice.
L'Organismo di Ispezione accreditato effettua la verifica in maniera indipendente e comunica i risultati al Distributore ed al cliente che ha effettuato la richiesta.