Ricordati di far controllare la caldaia
Con il termine “impianto termico” si intende qualsiasi impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regoazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva.
La Regione Liguria, come altre regioni in Italia, ha istituito il Catasto Regionale degli Impianti Termici (CAITEL). All'interno del CAITEL devono essere inseriti i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE). Al termine delle operazioni controllo, il tecnico annota l'intervento sul libretto di impianto, redige e sottoscrive il "rapporto di controllo di efficienza energetica" e lo trasmette, in formato digitale, al CAITEL, versando il contributo dovuto in base alla fascia di potenza dell'impianto. Una copia del rapporto viene rilasciata al responsabile dell'impianto che la conserva unitamente al libretto di impianto.
Gli impianti per cui non risulti alcun rapporto di controllo di efficienza energetica, o non sia in corso di validità, saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.
La manutenzione ordinaria e il controllo di efficienza energetica dell'impianto termico sono operazioni essenziali per garantire la sicurezza e il contenimento dei consumi derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso. Effettuare il controllo della caldaia è un obbligo di legge e la legge individua quale figura responsabile del corretto utilizzo dell'impianto l'occupante dell'immobile, sia esso il proprietario o l'affittuario.
In particolare, la normativa individua quale responsabile dell’impianto:
- in caso di singole unità immobiliari residenziali: l’occupante a qualsiasi titolo;
- in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate: il proprietario;
- per gli impianti centralizzati amministrati in condominio: l’amministratore del condominio;
- per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche: il proprietario o l’amministratore delegato o altro soggetto con potere di gestione all’uopo delegato.
Le periodicità con le quali effettuare le operazioni di manutenzione sono defnite dal manutentore, in assenza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante. Il manutentore ha il compito di stabilire con quale frequenza le operazioni devono essere effettuate. La normativa impone ulteriori controlli, in particolare il Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2018 e ss.mm.ii. definisce la frequenza con cui devono avvenire i controlli di efficienza energetica, prevedendo in tali occasioni il pagamento di un contributo ("bollino"). Le periodicità dei controlli è riportata nella seguente tabella:
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