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Verifiche sugli impianti termici

VERIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI

Gli Enti locali hanno l'obbligo di gestire le “ispezioni sugli impianti termici” in conseguenza della Legge n. 10/91 e dei relativi decreti attuativi (principalmente il DPR 412/93 ed il successivo DPR 551/99). Tale Legge ha come titolo: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ed ha come obiettivo primario il contenimento dei consumi e cioè il risparmio energetico nel settore del riscaldamento ad uso civile.

Gli obblighi sono a carico dei comuni con oltre 40.000 abitanti e delle province per tutti gli altri comuni. Peraltro, il settore del “risparmio energetico” è intrinsecamente connesso con quello della “sicurezza degli impianti dei cittadini”, stante la diretta connessione delle norme tecniche applicabili e degli obblighi connessi con la qualificazione degli installatori e dei manutentori degli impianti termici, qualificazione derivante dalla Legge n. 46/90 (ora D.M. 37/08).

Il sistema delle "verifiche sugli impianti termici" prevede come primarie anche le attività, quali ispezioni e manutenzioni, effettuate dai manutentori qualificati ai sensi del DM 37/08, sugli impianti termici dei cittadini compilando i Modelli F e G citati nell’allegato L al D.Lgs 311/06. Tali modelli sono compilati dai manutentori sulla base dei dati rilevati dall’utilizzo delle strumentazione (analizzatori di combustione) e delle norme tecniche applicabili (le UNI 10389 e UNI CIG 7129/08), norme applicate sia dal manutentore che dall’ispettore.

Esiste, quindi, un'intima connessione tra le norme applicabili nel settore della sicurezza (D.M. 37/06 e relative norme UNI) e quello sul risparmio energetico (come detto derivanti dalla Legge 10/91 ma i cui ispettori sono qualificati in relazione ai requisiti previsti dal DM 37/08).

A seguito dell’emanazione della Direttiva europea 2002/91/CE la Comunità Europea ha introdotto nuovi obblighi ed il Legislatore italiano, che, con i D.Lgs 192/06 e D.Lgs 311/08, ha innovato le precedenti norme applicabili introducendo modifiche, abrogazioni di specifici articoli ed integrazioni sia al testo della Legge 10/91 che a quello dei suoi decreti attuativi, modificando il quadro di riferimento con l’introduzione di alcuni strumenti già previsti nella Legge 10/91 ma in precedenza non attuati, quali il Certificato Energetico e la Diagnosi Energetica.

Nel tempo il quadro legislativo è significativamente mutato ed ora anche la legislazione applicabile alle ispezioni degli impianti termici risulta maggiormente orientata all’analisi oggettiva della situazione impiantistica alla luce delle normative tecniche applicabili piuttosto che ad una mera verifica del solo rendimento di combustione dell’impianto termico.

Tale legislazione ha quale primario obiettivo il funzionamento del sistema che vede anche nei manutentori un punto importante del meccanismo e così anche per l’Organismo incarico dall’Ente e per gli ispettori non si tratta di procedere ad un mero controllo dei rendimenti di combustione delle caldaie, ma di innescare un processo virtuoso che porti suggerimenti corretti ai cittadini per una serie di migliorie sull’impianto in loro possesso, sia dal punto di vista della sicurezza che (ovviamente) con l’obiettivo primario del risparmio energetico ma ottenuto tramite un aumento del rendimento medio stagionale e non del solo rendimento di produzione.

Nell’immediato futuro, l'applicazione del DPR 74/2013, i cui contenuti appaiono quale stabile obiettivo da raggiungere anche per le amministrazioni che per ragioni temporali si trovano ad effettuare gare nel periodo immediatamente prima della sua definitiva applicazione, si introdurranno i controlli anche sugli impianti di climatizzazione e, in parte, gli accertamenti documentali sostituiranno le ispezioni in campo

Infatti, il DPR 74/2013 all'art. 9 comma 4 così recita: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione".

Vista la definizione di accertamento introdotta nel DPR 412/93 (così come modificato dal DM 22.11.2012) e cioè “accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti”, si può ritenere che i controlli documentali assumono un rilievo decisamente più elevato che nel recente passato.