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I contenuti Del. 155/08

Applicazione della deliberazione 155/08 della AEEG in materia di misura del gas

Delibera AEEG

La Deliberazione 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08 della AEEG, "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale", che trova integrazione nell' "Allegato A" e nella "Relazione tecnica", sancisce elementi innovativi e importanti in materia di misura del gas.

In particolare:

  • impone l'installazione di apparati, o l'utilizzo di contatori, in grado di poter essere tele-letti e tele-gestiti da remoto;
  • definisce fasce di apparecchi con requisiti minimi obbligatori per tutte le classi di contatori;
  • definisce requisiti aggiuntivi per specifiche classi di contatori;
  • oltre ai requisiti minimi definisce anche ulteriori requisiti, definiti opzionali, che, a seconda della tipologia, possono essere forniti al Cliente Finale, a fronte di specifico corrispettivo economico derivante da attività di preventivazione;
  • l'articolo 4 dell' "Allegato A" definisce una serie di caratteristiche comuni quali:
    • orologio/calendario dei gruppi di misura;
    • correzione di temperatura
    • registro totalizzatore del prelievo;
    • registri totalizzatori del prelievo per fasce multiorarie;
    • curva di prelievo;
    • salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo;
    • sicurezza dei dati di prelievo;
    • diagnostica;
    • display;
    • aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura;
    • transazioni remote.
  •  suddivide i contatori in fasce per le quali vengono richiesti ulteriori requisiti minimi, oltre a quelli elencati precedentemente. In particolare:
  • per gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10 vengono richiesti:
    • correzione di pressione;
    • deriva massima mensile dell'orologio/calendario;
    • base temporale della curva di prelievo.
  • per i gruppi di misura di classe inferiore a G10:
    • deriva massima mensile dell'orologio/calendario;
    • base temporale della curva di prelievo;
    • elettro-valvola;
    • transazioni remote relative a telecomando elettro-valvola.

Nell'allegato A della Deliberazione di cui sopra vengono inoltre chiaramente indicati gli obblighi e le fasi di attuazione a cui tutti i distributori devono attenersi.

  1. entro il 31 marzo 2010 deve essere comunicato alla AEEG quanto il distributore intende addebitare al cliente finale a seguito di richiesta di disponibilità di un'uscita fruibile per i contatori superiori a G10 messi in servizio;
  2. entro il 31 dicembre 2010 devono essere adeguati, ed avere i requisiti funzionali minimi previsti, il 100% dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40 esistenti al 31 dicembre 2009;
  3. entro il 31 dicembre 2010 deve essere realizzato il centro di telegestione che costituisce l'insieme delle apparecchiature centrali destinati al governo delle funzionalità di telelettura e telegestione dei gruppi di misura, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con gli stessi gruppi di misura e i concentratori dati;
  4. entro il 31 dicembre 2011 devono essere adeguati, ed avere i requisiti funzionali minimi previsti, il 100% dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40 esistenti al 31 dicembre 2010;
  5. entro il 31 dicembre 2011 devono essere adeguati, ed avere i requisiti funzionali minimi previsti, il 30% dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore di G16 e maggiore di G6 (ovvero i G10) esistenti al 31 dicembre 2010;
  6. entro il 31 dicembre 2012 devono essere adeguati, ed avere i requisiti funzionali minimi previsti, il 100% dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore di G16 e maggiore di G6 (ovvero i G10) esistenti al 31 dicembre 2011;
  7. per i punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale di G6:
    • 5% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;
    • 20% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2012, entro il 31 dicembre 2013;
    • 40% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2013, entro il 31 dicembre 2014;
    • 60% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2014, entro il 31 dicembre 2015;
    • 80% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2015, entro il 31 dicembre 2016.

Al fine dell'applicazione di quanto previsto dalla delibera ARG/gas 155/08 della Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sono necessarie le seguenti attività:

  • indagine delle tipologie di installazione dei singoli gruppi di misura;
  • programmazione delle operazioni da svolgere;
  • adeguamento o sostituzione dei misuratori;
  • installazione degli apparati previsti (correttori di misura, data logger e modem di trasmissione);
  • attivazione e allineamento degli apparati con il centro di raccolta dati.

Su questi elementi si base il nostro servizio.


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