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Autorizzazioni

AUTORIZZAZIONI URBANISTICO/PAESAGGISTICHE

Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati alternativamente:

1)    alla Comunicazione di inizio attività (CIA) al Comune competente per territorio;

2)    alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune competente per territorio;

3)    al rilascio di una Autorizzazione Unica Provinciale (AU) alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, tramite le procedure introdotte dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e specificate dalla L.R. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il corretto percorso autorizzativo è di fatto determinato dalle caratteristiche dell’impianto, primariamente in termini di tipologia, taglia, dimensioni.

La casistica autorizzativa per gli impianti è stata recentemente ridefinita con la Legge Regionale (Liguria) 24 dicembre 2008, n. 45.

In generale l’Autorizzazione Unica (AU) provinciale è obbligatoria per costruire ed esercire i seguenti impianti:

a. pannelli solari termici con sviluppo superiore a 100 metri quadrati;

b. impianti fotovoltaici (parzialmente integrati, non integrati e non aderenti) con potenza di picco superiore a 20 kW;

c. impianti eolici con potenza di picco superiore a 60 kW;

d. impianti da fonte idraulica con potenza superiore a 100 kW;

e. impianti a biomasse (per produzione di energia elettrica) con potenza superiore a 200 kW;

f. centrali ibride;

g. impianti di cui ai punti a ÷ e caratterizzati da valori di potenza inferiori alle soglie riportate, ma per i quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all’esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità.

Inoltre, l’Autorizzazione Unica riguarda anche le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti ai punti precedenti

In casi particolari l’Autorizzazione Unica non è necessaria e valgono, alternativamente, le procedure semplificate nel seguito indicate.

Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per i seguenti impianti:

a) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;

b) impianti fotovoltaici (parzialmente integrati, non integrati e non aderenti) fino a 20 kW;

c) impianti eolici fino a 60 kW;

d) impianti idraulici fino a 100 kW;

e) impianti a biomasse fino a 200 kW.

Comunicazione di Inizio Attività (CIA) per i seguenti impianti:

a) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;

b) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;

c) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m.

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Impianti fotovoltaici



Scheda di sintesi per impianti fotovoltaici

Tipologia di installazione

Processo Autorizzativo

Potenza di picco

Altre caratteristiche
  

Processo parallelo di VIA

Impianto fotovoltaico integrato o aderente Comunicazione di Inizio Attività Qualunque   Escluso D.M. 19.02.2007 e DGR 551/2008
Impianto fotovoltaico parzialemente integrato Dichiarazione Inizio Attività < 20 kW   Escluso D.M. 19.02.2007 e DGR 551/2008
Autorizzazione Unica > 20 kW   Escluso D.M. 19.02.2007 e DGR 551/2008
Impianto fotovoltaico non integrato o non aderente Dichiarazione Inizio Attività  < 20 kW   Escluso D.M. 19.02.2007 e DGR 551/2008
Autorizzazione Unica  > 20 kW  Autoproduzione Escluso DGR 551/2008
Autorizzazione Unica  > 20 kW Impianto industriale  VIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione ai fini dell’eventuale impedimento ai traffici aerei
L’iter autorizzativo in ambito portuale e’ soggetto ad autorizzazione ENAC/ENAV per i manufatti che possono inserirsi nei corridoi di atterraggio e decollo e/o che possono creare abbagli ai piloti durante le manovre di avvicinamento, decollo ed atterraggio.

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Impianti eolici



Scheda di sintesi per impianti eolici

Tipologia di installazione
Processo Autorizzativo Potenza di picco
Impianto eolico Autorizzazione Unica > 60 kW
Dichiarazione di inizio attività < 60 kW
Comunicazione di Inizio Attività

altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m

Autorizzazione ai fini dell’eventuale impedimento ai traffici aerei
L’iter autorizzativo in ambito portuale e’ soggetto ad autorizzazione ENAC/ENAV per i manufatti che possono inserirsi nei corridoi di atterraggio e decollo e/o che possono creare abbagli ai piloti durante le manovre di avvicinamento, decollo ed atterraggio.

Altra normativa di riferimento
-    D.G.R. 551/2008
-    DGR n. 966/2002

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Impianti geotermici


Autorizzazione urbanistico/ambientale

Per quanto riguarda la regolamentazione in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche si può far riferimento al Decreto legislativo n.22 dell’11 febbraio 2010.
Secondo la normativa citata, sono di interesse locale le risorse geotermiche a bassa e media entalpia. Inoltre all’art.10 del citato decreto sono considerate piccole utilizzazioni locali di calore geotermico gli impianti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
Si riportano di seguito i comma 3,4,5,6,7 dell’art. 10 relativo alle piccole utilizzazioni locali:
3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

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Impianti a biomassa 

Scheda di sintesi per impianti a biomassa

 

Tipo di installazione Processo autorizzativo Potenza di picco
Impianto a Biomassa Autorizzazione Unica > 200 kW
Dichiarazione di Inizio Attività < 200 kW

 
N.B. Per le caldaie a biomassa di potenza superiore ai 35 kW occorre l’autorizzazione dei Vigili del fuoco e  denuncia di attività all’ ISPESL.

Altra normativa di riferimento


D.P.C.M. 08/03/02;
D.P.R. 22/12/70 n. 139

 


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